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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 111 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 111 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 111 Modificazione all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia. (GU n.101 del 14-04-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-4-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 29 aprile 1976, n. 238, che ha modificato la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che l'insegnamento fondamentale di clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale) è sostituito dai due insegnamenti fondamentali di clinica neurologica (semestrale) e di clinica psichiatrica (semestrale); Ritenuto che per effetto della citata legge n. 238 ed al fine di rispettare quanto statuito dal secondo comma dell'art. 1 della medesima legge ne discende ovviamente che il numero degli insegnamenti complementari necessari per essere ammesso all'esame di laurea in medicina e chirurgia deve essere ridotto da tre a due, essendo il numero degli insegnamenti fondamentali previsto dalla tabella XVIII incrementato di un altro insegnamento; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'ultima disposizione annessa alla tabella XVIII, relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel modo seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari e deve aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 37 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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