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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2002, n. 113 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/2003 --> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B). note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003) (GU n.139 del 15-06-2002 - Suppl. Ordinario n. 126) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE I DISPOSIZIONI GENERALITitolo IOggetto e definizioni 1 2 3 Titolo II Disposizioni generali relative al processo penale 4 5 6 7 Titolo III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,contabile e tributario 8 PARTE II - VOCI DI SPESA Titolo IContributo unificato nel processo civile e amministrativo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Titolo II Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degliufficiali giudiziariCapo IDisposizioni generali 19 20 21 22 Capo II Notificazioni nel processo penaleSezione INorme generali 23 24 Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio 25 26 Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti 27 Capo III Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile etributarioSezione INorme generali 28 29 Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio 30 31 Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti 32 33 34 35 36 Capo IV Atti di esecuzione nel processo civile 37 38 Titolo III Spese di spedizione 39 Titolo IV Diritto di copia e diritto di certificato 40 Titolo V Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolgeil processo penale e civile 41 42 43 44 Titolo VI Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile 45 46 47 48 Titolo VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,contabile e tributario 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Titolo VIII Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,contabile e tributario 58 59 Titolo IX Pubblicazione dei provvedimenti del magistratonel processo penale e civile 60 Titolo X Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghinel processo penale e amministrativo 61 62 63 Titolo XI Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolarie degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili 64 65 66 67orig. 68 Titolo XII Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale 69 70 Titolo XIII Domanda di liquidazione e decadenza 71 72 Titolo XIV Registrazione degli atti giudiziari nel processo civilee amministrativo 73 PARTE III PATROCINIO A SPESE DELLO STATOTitolo IDisposizioni generali sul patrocinio a spese dello Statonel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributarioCapo IIstituzione del patrocinio 74 75 Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio 76 77 Capo III Istanza per l'ammissione al patrocinio 78 79 Capo IV Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte 80 81 82 83 84 85 Capo V Recupero delle somme da parte dello Stato 86 Capo VI Norme finali 87 88 89 Titolo II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Statonel processo penaleCapo IIstituzione del patrocinio 90 Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio 91 92 Capo III Istanza di ammissione al patrocinio 93 94 95 Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione 96 97 98 99 Capo V Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte 100 101 102 103 104 105 106 Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio 107 108 109 110 111 Capo VII Revoca del decreto di ammissione al patrocinio 112 113 114 Titolo III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinioa spese dello Stato prevista per il processo penale 115 116 117 118 Titolo IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Statonel processo civile, amministrativo, contabile e tributarioCapo IIstituzione del patrocinio 119 120 Capo II Condizioni per l'ammissione al patrocinio 121 Capo III Istanza di ammissione al patrocinio 122 123 124 125 Capo IV Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio 126 127 Capo V Difensori e consulenti tecnici di parte 128 129 130 Capo VI Effetti dell'ammissione al patrocinio 131 132 133 134 135 Capo VII Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio 136 Capo VIII Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nelprocesso tributario 137 138 139 140 141 Titolo V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio aspese dello Stato prevista nel titolo IV. 142 143 144 145 PARTE IV PROCESSI PARTICOLARITitolo IProcedura fallimentare 146 147 Titolo II Eredità giacente attivata d'ufficio 148 Titolo III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura divendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penaleCapo IRestituzione e vendita di beni sequestrati 149 150 151 152 153 154 Capo II Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beniconfiscati 155 156 Titolo IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dalconcessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 157 Titolo V Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica 158 159 PARTE V REGISTRI 160 161 162 163 164 PARTE VI PAGAMENTOTitolo ITitoli di pagamento delle speseCapo IOrdine di pagamento emesso dal funzionario 165 166 167 Capo II Decreto di pagamento emesso dal magistrato 168 169 170 171 Capo III Responsabilità 172 Titolo II Pagamento delle spese per conto dell'erarioCapo ISoggetti abilitati e modalità di pagamento 173 174 175 176 Capo II Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento 177 178 Capo III Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento 179 180 181 182 Capo IV Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili 183 184 185 186 187 Capo V Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento 188 189 Capo VI Pagamenti con modalità telematica 190 Titolo III Pagamento delle spese a carico dei privatiCapo IPagamento del contributo unificato nel processo civile eamministrativo 191 192 193 194 195 Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchèdelle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processocivile 196 Capo III Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari 197 198 Capo IV Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni econsulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale 199 PARTE VII RISCOSSIONETitolo IDisposizioni generaliCapo IAmbito di applicabilità 200 201 202 203 Capo II Principi per il processo penale 204 205 206 Capo III Principi per il processo civile, amministrativo, contabile etributario 207 Capo IV Definizioni 208 209 210 Titolo II Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzionipecuniarie processualiCapo IAdempimento spontaneo 211 212 Capo II Riscossione mediante ruolo 213 214 215 216 Capo III Disposizioni comuni a più fasi della riscossione 217 218 Capo IV Annullamento del credito 219 220 Capo V Comunicazioni per reati finanziari 221 Capo VI Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato 222 223 224 225 226 227 Titolo III Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimentoe sanzioni pecuniarie processualiCapo IEstinzione legale 228 229 Capo II Discarico e reiscrizione a ruolo 230 231 Capo III Dilazione e rateizzazione 232 233 Capo IV Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionarioper la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 234 Titolo IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie 235 236 237orig. 238orig. 239 Titolo V Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie 240 241 242 Titolo VI Riversamento del riscosso 243 244 245 246 Titolo VII Riscossione del contributo unificato 247 248 249 PARTE VIII DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO,CONTABILE E TRIBUTARIOTitolo IDisposizioni relative al processo amministrativo, contabilee tributario 250 Titolo II Disposizioni relative al processo amministrativoCapo IDisposizioni generali 251 Capo II Diritto di copia 252 253 Titolo III Disposizioni relative al processo contabileCapo IDisposizioni generali 254 255 256 Capo II Tassa fissa 257 258 Capo III Pubblicazione di provvedimenti del magistrato 259 Titolo IV Disposizioni relative al processo tributarioCapo IDisposizioni generali 260 261 Capo II Diritto di copia 262 263 264 PARTE IX NORME TRANSITORIETitolo IVoci di spesaCapo IContributo unificato nel processo civile e amministrativo 265 Capo II Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativoe contabile 266 267 268 269 270 271 272 Capo III Diritto di certificato nel processo civile e penale 273 Capo IV Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato 274 Capo V Ausiliari del magistrato 275 Capo VI Indennità di custodia 276 Capo VII Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi 277 Capo VIII Registrazione degli atti giudiziari 278 Titolo II Patrocinio a spese dello Stato 279 Titolo III Registri 280 281 282 Titolo IV PagamentoCapo IOrdine di pagamento delle spese postali per notificazioni 283 Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchèdelle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processocivile 284 285 286 Titolo V RiscossioneCapo IDisposizioni su crediti di importo determinato 287 288 Capo II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi 289 290 291 292 PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI 293 294 295 296 297 298 299agg.1 orig. 300 301 302 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 6 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTI gli articoli 14 e 16, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: - articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria; - articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta; - articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari; - articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico; - articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza; - articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è compresa perché già contenuta nella normativa originaria; - articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi. Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto) 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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