Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 febbraio 1952, n. 115 Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato. (GU n.67 del 18-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica Hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue: A) per approdo:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.