DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi
di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117 ultimo aggiornamento all'atto: 29/05/1989 --> Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1989) (GU n.76 del 01-04-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7orig. 8orig. 9 10 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-4-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1› dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Decreta: Art. 1 Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale
- Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.
- La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1› aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
- Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Il contenuto dell'art. 12 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente: "Art. 12 (Applicazione ad altri enti locali). -
- Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
- È altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi