LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12 ultimo aggiornamento all'atto: 29/05/1967 --> Adeguamento delle pensioni di guerra indirette. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1967) (GU n.36 del 09-02-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 6 7 8 9 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-2-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso: L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962: L. 40.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 60.000 annue dal 1° luglio
- Ai genitori collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso: L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio
- Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso: L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 15.000 annue dal 1° luglio
- articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi