erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 aprile 1985, n. 122 ultimo aggiornamento all'atto: 21/06/1989 --> Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1989) (GU n.86 del 11-04-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4orig. 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-4-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa. Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma. Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca. NOTE Nota all'art. 1, primo comma: - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente: "Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.