LEGGE 20 febbraio 1975, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 febbraio 1975, n. 127 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre
- (GU n.112 del 29-04-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Convenzione PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 PARTE II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILECapitolo I"CAUTIO IUDICATUM SOLVI"E ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA art. 6 Capitolo II NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALIED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 Capitolo III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIACIVILE art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 PARTE III ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALECapitolo IASSISTENZA GIUDIZIARIA art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 Capitolo II ESTRADIZIONE art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 PARTE IV PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI art. 52 art. 53 PARTE V DISPOSIZIONI FINALI art. 54 art. 55 art. 56 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-5-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre
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