LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 ultimo aggiornamento all'atto: 27/02/2023 --> Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
- (22G00136) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023) (GU n.199 del 26-08-2022) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15orig. 16 17 18 19 20 21 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-9-2022 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
- Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
- Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma
- Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del
- Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
- Avvertenza: La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
- Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 12 settembre 2022, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
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