izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/1990 --> Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1990) (GU n.104 del 23-04-1969 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I SERVIZI OSPEDALIERISOVRAINTENDENZA E DIREZIONE SANITARIADIREZIONE AMMINISTRATIVA 1 2 3 CAPO II SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI 4 5 6 CAPO III SERVIZI DI DIAGNOSI E CURASezione INORME GENERALI 7 8 9 10 11 Sezione II SERVIZI SPECIALI DI DIAGNOSI È CURA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23orig. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CAPO IV ATTRIBUZIONE DI ALTRE QUALIFICHEDI PERSONALE OSPEDALIEROSezione IPERSONALE LAUREATO DEI RUOLI SPECIALI DELLE CARRIERE DIRETTIVE 37 38 Sezione II PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO, TECNICO ED ESECUTIVO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 CAPO V SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 48 49 50 CAPO VI 51 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-5-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera; Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri; Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Servizi ospedalieri I servizi ospedalieri si distinguono in: a) servizi igienico-organizzativi; b) servizi di diagnosi e cura; c) servizi amministrativi e generali. In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione. Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze. Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la sovraintendenza sanitaria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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