to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2018 --> Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018) (GU n.74 del 29-03-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8orig. 9 10 11 12 13orig. 14 15 16 17 18agg.1 orig. 19 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-3-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469; Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215, come modificato dall'art. 1, comma 8 della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194), così recita: «52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.