icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 febbraio 1963, n. 129 ultimo aggiornamento all'atto: 24/08/1967 --> Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1967) (GU n.59 del 02-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-3-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti. Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potrà utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno. Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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