DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc
a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 ultimo aggiornamento all'atto: 05/04/2003 --> Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.2 aprile 2003, n. 56 (in G.U. 05/04/2003, n.80). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2003) (GU n.29 del 05-02-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-4-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
- All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "((pari al)) 90 per cento"; b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi