izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130 ultimo aggiornamento all'atto: 27/06/1981 --> Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1981) (GU n.104 del 23-04-1969 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALEE AMMISSIONE AGLI IMPIEGHICapo ICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E QUALIFICHE 1 Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI 2 3orig. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TITOLO II DOVERI - RESPONSABILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DIRITTICapo IDOVERI, RESPONSABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Capo II DIRITTI 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47orig. 48 Capo III DIRITTI SINDACALI 49 50 51 52 53 54 TITOLO III RELAZIONE INFORMATIVA - COMMISSIONECONSULTIVA - STATO MATRICOLARE 55 56 57 58 59 TITOLO IV CESSAZIONE E RICOSTITUZIONEDEL RAPPORTO D'IMPIEGO 60 TITOLO V SVOLGIMENTO DEI CONCORSICapo ICONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICOSezione I. - Generalità 61orig. 62orig. Sezione II. - Esami di idoneità 63orig. 64orig. 65 66 67 68 69orig. 70orig. 71orig. 72orig. 73orig. 74orig. 74 bis 74 terorig. 74 quater Sezione III. - Concorsi di assunzione 75orig. 76orig. 77orig. 78orig. 79orig. 80 81 82 83orig. 84orig. 85orig. 86 87orig. 88orig. 89 90orig. 91orig. Capo II CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO FARMACISTASezione I. - Esami di idoneità 92orig. 93 94orig. Sezione II. - Concorsi di assunzione 95orig. 96orig. 97 98orig. 99orig. 100 101orig. CAPO III CONCORSI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 102orig. 103orig. 104orig. 105orig. 106orig. 107 108orig. 109orig. CAPO IV CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO 110orig. 111 112orig. 113 114orig. 115 116orig. 117orig. Capo V CONCORSO DI ASSUNZIONEDEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO 118orig. 119orig. 120orig. 121orig. 122orig. 123orig. Capo VI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ESECUTIVO 124 TITOLO VI INTERNATO DEI NEO LAUREATI 125 TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE 126orig. 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-5-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera; Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri; Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Specificazione del personale degli enti ospedalieri Il personale degli enti ospedalieri è costituito da: personale sanitario; personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie; personale amministrativo; personale tecnico; personale sanitario ausiliario; personale esecutivo; personale di assistenza religiosa. Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, è costituito da: medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari; medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori. Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie è costituito da: biologi; chimici; fisici; con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti. Il personale amministrativo è costituito da: direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale; personale della carriera direttiva; personale della carriera di concetto; personale della carriera d'ordine; personale della carriera esecutiva. Il personale tecnico è costituito da: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. Il personale sanitario ausiliario è costituito da: personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica; personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice; personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale; personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni; personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico. Il personale esecutivo è costituito da: personale di custodia; personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino; personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune. Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico. La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.