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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130 - Normattiva

LEGGE 26 aprile 1983, n. 130 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 aprile 1983, n. 130 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/1984 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984) (GU n.116 del 29-04-1983 - Suppl. Ordinario n. 24) visualizza atto intero nascondi Articoli DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1 2 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE 4orig. 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 9agg.2 agg.1 orig. DISPOSIZIONI DIVERSE 10 11 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL "FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE" 12 13 14 15 16 17 18 19 20orig. 21 22 23 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-4-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.

  1. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario
  2. Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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