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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 - Normattiva

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/2000 --> Assistenza a favore dei profughi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000) (GU n.71 del 24-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7 8 9 10agg.1 orig. 11agg.2 agg.1 orig. 12 13 14 15 16 17agg.3 agg.2 agg.1 orig. 18orig. 19 20 21 22 23 24orig. 25orig. 26 27 28agg.1 orig. 29 30 31 32 33 34 Disposizione transitoria 35 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. (

(11)) ---------------- AGGIORNAMENTO
(11)La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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