cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 giugno 2003, n. 140 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/2007 --> Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonchè in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. note: Entrata in vigore della legge: 22-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2007) (GU n.142 del 21-06-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6orig. 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-1-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.