← Italia

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 ultimo aggiornamento all'atto: 11/04/2025 --> Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2025) (GU n.173 del 27-07-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bis 5 6agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 bis 8orig. 9orig. 9 bis 10agg.1 orig. 10 bis 11 12 13 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18orig. 18 bisorig. 18 ter 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-8-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo 1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)dopo il comma 1, è inserito il seguente: (("1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.")) ;
  2. b)al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.