alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 145 ultimo aggiornamento all'atto: 15/07/1970 --> Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1970) (GU n.76 del 25-03-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-7-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, e relativa tabella, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana; la Confederazione Cooperativa italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, il Sindacato Nazionale Agenti Propagandisti in Specialità Medicinali, con la assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Confederazione Cooperativa italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 17 luglio 1957 per la relazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali di cui al predetto accordo 20 giugno 1956; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 64, dell'11 aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché l'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.