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LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 2001, n. 149 ultimo aggiornamento all'atto: 19/07/2024 --> Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2024) (GU n.96 del 26-04-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DIRITTO DEL MINOREALLA PROPRIA FAMIGLIA 1 TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE 2 3 4 5 TITOLO III DELL'ADOZIONECapo IDISPOSIZIONI GENERALI 6 7 Capo II. DELLA DICHIARAZIONE DIADOTTABILITÀ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capo III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO 19 20 Capo IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE 21 22 23 24 TITOLO IV DELL'ADOZIONE IN CASIPARTICOLARICapo IDELL'ADOZIONE IN CASIPARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI 25 26 27 28 Capo II DELLE FORME DELL'ADOZIONEIN CASI PARTICOLARI 29 TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DELLIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE 30 31 TITOLO VI NORME FINALI, PENALIE TRANSITORIE 32 33 34 35 36 37 38 39orig. 40 41 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", è sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia".
  2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: "Principi generali".
  3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Art.
  4. -
  5. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
  6. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
  7. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
  8. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
  9. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", ora "Diritto del minore ad una famiglia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133, S.O. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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