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DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149 ultimo aggiornamento all'atto: 17/06/2010 --> Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/6/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2010) (GU n.139 del 16-06-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Allegati Allegato I Allegato Iagg.2 agg.1 orig. Allegato II Allegato II Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-6-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. 2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; c) al decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I; d) ai microrganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985; f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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