a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 15 giugno 1990, n. 151 ultimo aggiornamento all'atto: 10/08/1990 --> Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1990Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 226 (in G.U. 10/08/1990, n.186). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1990) (GU n.140 del 18-06-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-8-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto; Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.