Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 luglio 2015, n. 155 ultimo aggiornamento all'atto: 05/10/2015 --> Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. (15G00174) note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2015.Il presente decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "154". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2015) (GU n.229 del 02-10-2015) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-10-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza"; Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione"; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991; Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilità; Ritenuto di dover favorire la disponibilità del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio; Ritenuto altresì, di dover salvaguardare le esigenze di mobilità del personale, nonché quelle correlate alla funzionalità delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio; Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale, sia quelle correlate alla mobilità dello stesso ed alla funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio. 2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalità di seguito indicate. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472: "Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , si applicano altresì al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. 2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza. 3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti. 4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1. 5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza): "Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.