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LEGGE 10 aprile 1981, n. 158 - Normattiva

LEGGE 10 aprile 1981, n. 158 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 aprile 1981, n. 158 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (GU n.116 del 29-04-1981 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Convention 92 Convention 92 Convenzione 92 PARTE I. - DISPOSIZIONI GENERALI. art. 1 art. 2 art. 3 PARTE II. - ACCERTAMENTO DEI PROGETTI E VERIFICA DEGLI ALLOGGI DELL'EQUIPAGGIO art. 4 art. 5 PARIE III. - MISURE PRESCRITTE RELATIVE AGLI ALLOGGI DELL'EQUIPAGGIO. art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 PARTE IV. - APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI. art. 18 PARTE V. - DISPOSIZIONI FINALI. art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 Convention 133 Convention 133 Convenzione 133 PARTE I. - DISPOSIZIONI GENERALI. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 PARTE II. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO DEGLI EQUIPAGGI. art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 PARTE III. - APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI. art. 13 PARTE IV. - DISPOSIZIONI FINALI. art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 Convention 143 Convention 143 Convenzione 143 PARTE I. - MIGRAZIONI IN CONDIZIONI ABUSIVE. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 PARTE II. - PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E DI TRATTAMENTO. art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 PARTE III. - DISPOSIZIONI FINALI. art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-5-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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