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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16 ultimo aggiornamento all'atto: 15/12/1999 --> ((Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonchè proroga dell'esercizio delle funzioni medesime)). note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1999. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1999, n. 84 (in G.U. 02/04/1999, n.77). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1999) (GU n.25 del 01-02-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-4-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma ((. Ulteriore nomina)) ". 2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
  2. b)dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.". ((b-bis) al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di età di cui al comma 1," sono soppresse)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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