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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161 ultimo aggiornamento all'atto: 19/06/1971 --> Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 18 giugno 1971, n. 374 (in G.U. 19/06/1971, n.154). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1971) (GU n.98 del 21-04-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-4-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prolungare, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i termini entro cui i comitati provinciali ed i comitati regionali dell'Istituto nazionale della, previdenza sociale debbono decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante numero iniziale; ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di meglio precisare la decorrenza dei, termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficoltà di interpretazione verificatesi: Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il comitato provinciale è rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia già scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facoltà dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica - 30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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