DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 162 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 162 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.82 del 01-04-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 16-4-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Sociologia. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Letteratura anglo-americana. Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facoltà o Istituti superiori. Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia e storia dell'arte antica. Gli insegnamenti complementari sono: Paleografia e diplomatica; Storia medioevale e moderna; Estetica; Archeologia cristiana; Storia dell'arte bizantina; Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica; Storia dell'architettura; Storia dello spettacolo. Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:
- a)superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;
- b)superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;
- c)presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea. Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Sociologia. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Letteratura anglo-americana. Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facoltà o Istituti superiori. Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia e storia dell'arte antica. Gli insegnamenti complementari sono: Paleografia e diplomatica; Storia medioevale e moderna; Estetica; Archeologia cristiana; Storia dell'arte bizantina; Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica; Storia dell'architettura; Storia dello spettacolo. Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:
- a)superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;
- b)superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;
- c)presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea. Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi