DECRETO 20 aprile 1988, n. 162 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 20 aprile 1988, n. 162 Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio. note: Entrata in vigore del decreto: 21/08/1988 (GU n.118 del 21-05-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici; Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 di conversione del decreto stesso concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, che all'art. 4 prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanità di un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio; Sentito il Consiglio superiore di sanità; D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1
- Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1986, n.
- AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 667/1985: "Art.
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- I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n.
- Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi