cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 aprile 1974, n. 169 ultimo aggiornamento all'atto: 22/12/1979 --> Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1979) (GU n.129 del 18-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-1-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti: 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000; 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000; 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000; 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000; 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000; 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000; 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000; 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000; 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000; 10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000; 11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.