DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 17 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 17 Inserimento del codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL, per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, tra gli allegati all'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
- note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1988 (GU n.23 del 29-01-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Codice sindacale Codice sindacale Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-2-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto degli enti pubblici non economici; Constatato che tra gli allegati al menzionato decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987, non è incluso il codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per il comparto degli enti pubblici non economici; Visti i commi quinto e sesto dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Accertato che sussistono le condizioni richieste per l'inserimento del suddetto codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero tra gli allegati all'accordo sindacale recepito nel citato decreto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- Il codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici di cui al testo unito al presente decreto, costituisce integrazione degli allegati all'accordo sindacale recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 15 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Capo dello Stato il potere di emanare decreti. - La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. L'art. 11 reca disposizioni sul contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego. I relativi commi quinto e sesto così recitano: "Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni; b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi