cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 maggio 1975, n. 176 Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte. (GU n.150 del 10-06-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-6-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.