lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1995, n. 177 ultimo aggiornamento all'atto: 19/08/1995 --> Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994. note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1995) (GU n.115 del 19-05-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8orig. 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-5-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'applicazione del medesimo articolo, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nonché per la definizione delle modalità di pagamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi 1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualità relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994. 2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati. 3. L'accertamento con adesione è escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. 4. Se è stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione è escluso per tutti i tributi relativi all'annualità interessata. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è il seguente: "Art. 3 (Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art. 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.