cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 gennaio 1983, n. 18 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/2024 --> Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024) (GU n.29 del 31-01-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante. La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento. Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale. ((Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.)) (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.