Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 gennaio 2001, n. 184 Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato. (GU n.116 del 21-05-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Organizzazione ed impiego della banda 1 2 3 4 5 Capo II Compiti ed attribuzioni del personale 6 7 8 9 10 Capo III Archivio, repertorio e materiale di specie 11 12 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-6-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; Ritenuta la necessità di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, all'adozione del regolamento della banda musicale della Polizia di Stato; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato 1. La banda musicale della Polizia di Stato, in quanto complesso organico, è posto per l'impiego alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 2. Il personale appartenente alla banda musicale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) è il seguente: "Art. 5 (Regolamento della banda musicale). - 1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.