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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979, n. 185 Tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori. (GU n.162 del 14-06-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-6-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Torino, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276, con il quale, nel modificare la precedente tariffa, è stata confermata la predetta esenzione; Vista la deliberazione n. 40 del 1 febbraio 1979, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: A) Titoli del debito pubblico | Titoli delle aziende auto- | nome dello Stato | Titoli emessi da regioni, | Esenti province e comuni | Obbligazioni fondiarie ed | edilizie | B) Titoli garantiti dallo | Stato | Titoli assimilati o parifi- | Diritto fisso L. 100.000, cati alle obbligazioni | diritto proporzionale fondiarie ed edilizie | L. 1.000 per ogni mi- Titoli assimilati o parifi- | liardo di capitale in cati alle cartelle di | circolazione credito comunale e | provinciale | L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa, in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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