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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 - Normattiva

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 ultimo aggiornamento all'atto: 05/01/1974 --> Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1974) (GU n.29 del 02-02-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I.CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TITOLO II.PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLEINDUSTRIE CANTIERISTICHE E COSTRUTTRICI DI MOTORI NAVALI 15 16 17 18 19orig. TITOLO III CONVERSIONE DELL'ATTIVITÀ CANTIERISTICA 20 21 22orig. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE 23 24 25 26 27 28 Allegati Tabelle Tabelleagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-2-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contributo per nuove costruzioni navali) Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione. Il contributo, per ciascuna costruzione, non può essere inferiore, in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge. Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere. L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso è calcolato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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