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LEGGE 4 marzo 1958, n. 191 - Normattiva

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1958, n. 191 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.74 del 26-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Stato patrimoniale Stato patrimoniale Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio 1° gennaio 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente, legge. Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente. Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinchè dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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