cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 luglio 1990, n. 191 Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita. note: Entrata in vigore della legge: 4/8/1990 (GU n.168 del 20-07-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-8-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991. 2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di indennità di contingenza". Si ritiene utile trascrivere il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si farà riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entità dell'indennità di contingenza è pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto. 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma. 3. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del codice civile nonché ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici". L'art. 2095 del codice civile soprarichiamato elenca le categorie dei prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori di lavoro con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico. - Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si trascrive il testo del relativo art. 16: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.