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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 192 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 192 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 192 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.72 del 15-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-3-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1986, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: "Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; Hittiologia". L'insegnamento complementare di "Assiriologia ed Archeologia orientale" è sostituito con quello di "Assiriologia". Art.
  2. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Letteratura ibero-americana" e "Storia della musica". Art.
  3. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art.
  4. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: "Letteratura ibero-americana; Lingua e letteratura portoghese". Art.
  5. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Semeiotica chirurgica". Art.
  6. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Biochimica applicata". Art.
  7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Citogenetica" a Genetica umana" e "Genetica dei micro-organismi". Art. 138, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Architettura è modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Scienza delle costruzioni I" nei riguardi dell'insegnamento di "Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963 Atti dei Governo, registro n. 166, foglio n.
  8. - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1986, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: "Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; Hittiologia". L'insegnamento complementare di "Assiriologia ed Archeologia orientale" è sostituito con quello di "Assiriologia". Art.
  10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Letteratura ibero-americana" e "Storia della musica". Art.
  11. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art.
  12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: "Letteratura ibero-americana; Lingua e letteratura portoghese". Art.
  13. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Semeiotica chirurgica". Art.
  14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Biochimica applicata". Art.
  15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Citogenetica" a Genetica umana" e "Genetica dei micro-organismi". Art. 138, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Architettura è modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Scienza delle costruzioni I" nei riguardi dell'insegnamento di "Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963 Atti dei Governo, registro n. 166, foglio n.
  16. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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