alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193 ultimo aggiornamento all'atto: 03/01/2014 --> Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2014) (GU n.267 del 15-11-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-11-2012 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea; Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini; Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento. 2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico è effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il regolamento di esecuzione (UE) 17 novembre 2011, n. 1179, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2011, n. L 301. - Il regolamento delegato (UE) 25 gennaio 2012, n. 268, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2012, n. L 89. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.