← Italia

LEGGE 10 maggio 1983, n. 194 - Normattiva

LEGGE 10 maggio 1983, n. 194 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 maggio 1983, n. 194 Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università. (GU n.136 del 19-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-6-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente "Istituzione di nuove università", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo 54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 54, n. 5)"; all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri della popolazione e del territorio"; dopo l'articolo 52, è inserito il seguente: "Art. 52-bis - (Inquadramento del personale dirigente). - Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti."; all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1983 PERTINI FANFANI - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.