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LEGGE 15 maggio 1986, n. 194 - Normattiva

LEGGE 15 maggio 1986, n. 194 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 maggio 1986, n. 194 Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro. (GU n.116 del 21-05-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:

  1. a)nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;
  2. b)nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;
  3. c)nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;
  4. d)nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
  5. e)nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria. 2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona. 3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi. Nota all'art. 1, comma 1: Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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