lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20 ultimo aggiornamento all'atto: 15/05/1974 --> Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974) (GU n.14 del 18-01-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Nuove disposizioni in materia di trattamento di quiescenza 1orig. 2orig. 3 4orig. 5orig. 6 7 8 9 10agg.1 orig. 11 12 13 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18 19orig. 20 21 22 23 CAPO II Riliquidazione delle pensioni 24 25 26 27orig. 28agg.1 orig. 29 30 31 32 CAPO III Disposizioni finali. 33 34 35orig. 36 37 38 39 40 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 e 17 agosto 1955, n. 767; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.