cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 febbraio 1977, n. 20 Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio. (GU n.41 del 14-02-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-3-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un istituto o azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonché la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno. All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.