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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-

  1. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.229 del 01-10-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-12-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria; Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze
  2. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali ((, di seguito denominato "Centro nazionale",)) che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova)) , del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute ((, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l' anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006)) .
  3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro ((nazionale)) e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
  4. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale ((...)) , ((nonché il)) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
  5. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a: a) indire ((...)) concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di sessanta dirigenti)) veterinari di I livello; b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di cinquanta operatori)) del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. ((4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro))
  6. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia. ((5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006)) ((5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull' intero territorio nazionale)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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