lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 21 ultimo aggiornamento all'atto: 07/04/1998 --> Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1998) (GU n.36 del 06-02-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6orig. 7 8orig. 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-2-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri. Alla sezione è altresì assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonché di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento. L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza può, con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano. Il numero dei votanti della sezione non può essere inferiore a tre. Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo. I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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