LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. (GU n.33 del 10-02-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1 Prestazioni 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianità;
- c)di inabilità e invalidità;
- d)ai superstiti, di reversibilità o indirette. 2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni: 1) indennità una tantum; 2) provvidenze straordinarie. 3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere
- b)e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere
- a)e d), di cui al comma 1. 5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali. 6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi