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LEGGE 14 marzo 1968, n. 211 - Normattiva

LEGGE 14 marzo 1968, n. 211 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 marzo 1968, n. 211 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.79 del 26-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è modificato come segue: all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: "ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8"; all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8"; all'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente: "La somma di cui al primo comma sarà pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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