← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212 ultimo aggiornamento all'atto: 05/03/2014 --> Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2014) (GU n.133 del 16-05-1981 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 Allegati Allegato 1 Allegato 1agg.1 orig. Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5orig. Allegato 6 Allegato 6orig. Allegato 7 Allegato 7orig. Allegato 8 Allegato 8orig. Allegato 9 Allegato 9orig. Allegato 10 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 11agg.1 orig. Allegato 12 Allegato 12orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-6-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunità europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocità massima e le piattaforme di carico; 74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilità ed i tergicristalli modificata con direttiva 79/1073/CEE del 22 novembre 1979; 75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo; 75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; 76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura; 76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore; 77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente; 77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; 77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; 78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente; 78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari; Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

  1. a)velocità massima e piattaforme di carico;
  2. b)retrovisori;
  3. c)campo di visibilità e tergicristalli;
  4. d)sterzo;
  5. e)soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
  6. f)frenatura;
  7. g)sedili per accompagnatore;
  8. h)livello sonoro all'orecchio del conducente;
  9. i)dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
  10. l)misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
  11. m)sedile del conducente;
  12. n)installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12. I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o più piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non può superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti: 90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Durante un periodo transitorio che terminerà ad una data che sarà fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8. Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti: 96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm, - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm, - possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - ((massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate)) , corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.