← Italia

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 216 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 216 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di proble

mi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 216 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.92 del 21-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-4-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1678; Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 282; Vista la legge 21 dicembre 1942, n. 1783; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico I contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia, contemplati dall'art. 55 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non oltre il 31 dicembre

  1. Il contratto di proroga non ha effetto né fra le parti, né in confronto dei terzi, se non ne sia stata preventivamente autorizzata la stipulazione dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentito l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1947 DE NICOLA DE GASPERI - MORANDI - SCELBA - CAMPILLI - GULLO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 aprile 1947 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n.
  2. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.