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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217 ultimo aggiornamento all'atto: 03/08/1989 --> Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati. note: Entrata in vigore del decreto: 06/06/1989.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.18 luglio 1989, n. 268 (in G.U. 03/08/1989, n.180). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1989) (GU n.129 del 05-06-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione del servizio relativo alla concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192 , prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , è autorizzata ((la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991)) .
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi ((per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991)) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati".
  3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192 , le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.
  4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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